Art. 6.

      1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, in materia di tasse di concessione governativa.